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Informazioni per clienti
Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, l’Acquirente Unico ha determinato, per gli anni 2020 e 2021, la composizione del mix di fonti primarie relativa al proprio approvvigionamento di energia elettrica come di seguito riportato:
Composizione del mix energetico relativo all’approvvigionamento del mercato di Maggior Tutela
Fonti primarie utilizzate | Anno 2020* | Anno 2021** |
Fonti rinnovabili | 8,49% | 8,36% |
Carbone | 11,70% | 13,06% |
Gas Naturale | 62,61% | 64,93% |
Prodotti petroliferi | 0,97% | 1,39% |
Nucleare | 9,57% | 7,05% |
Altri fonti | 6,66% | 5,21% |
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: Acquirente Unico SpA
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano
Fonti primarie utilizzate | Anno 2020* | Anno 2021** |
Fonti rinnovabili | 44,31% | 42,32% |
Carbone | 4,75% | 5,07% |
Gas Naturale | 45,88% | 48,13% |
Prodotti petroliferi | 0,57% | 0,88% |
Nucleare | 0,00% | 0,00% |
Altri fonti | 4,49% | 3,60% |
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: GSE SpA
Standard di qualità commerciale, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i. – Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)
Standard specifici di qualità commerciale:
Indicatore | Standard specifico dal 2019 | Grado di rispetto nel 2020 |
tempo di risposta motivata ai reclami scritti | entro 30 giorni solari | % |
tempo di rettifica di fatturazione | entro 60 giorni solari entro 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale |
% |
tempo di rettifica di doppia fatturazione | entro 20 giorni solari | % |
Modalità gestione indennizzi automatici per mancato rispetto di livelli specifici di qualità:
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, ove dovuto, il venditore corrisponde al Cliente un indennizzo automatico base pari a 25,00 (venticinque/00) Euro. Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Il Fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia dovuto a cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre, il Fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico: a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 53, comma 53.6 del TIQE (Allegato A della Delibera dell’ARERA 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel e s.m.i); b) nel caso in cui al Cliente sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare; c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il Cliente finale perché non contengono le informazioni minime quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico), il codice POD, ove disponibile, o qualora non disponibile, il codice cliente.
Il Venditore è tenuto ad accreditare al Cliente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al Cliente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del Cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al Cliente entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del Venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica di doppia fatturazione, ad eccezione dei Clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato in 8 mesi.
Standard generali di qualità commerciale:
Indicatore | Standard generale | Grado di rispetto nel 2020 |
tempo di risposta a richieste scritte di informazioni | nel 95% dei casi inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | % |
Recapito postale e indirizzo di posta elettronica per l’inoltro in forma scritta di reclami:
Azienda elettrica Casies Societá Coop.
S. Martino 10b, 39030 Casies
Telefono: +39 0474 978649
E-Mail: info@ewerk-gsies.it
Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi minimi: a) il nome ed il cognome; b) l’indirizzo di fornitura; c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico); e) il POD o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.
È fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purché la comunicazione contenga almeno gli elementi minimi di cui sopra necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta.
Il glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica è consultabile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):
https://www.arera.it/allegati/docs/16/glossarioele.pdf
Recapito postale e indirizzo di posta elettronica per l’inoltro in forma scritta di reclami:
3 Zinnen Energy
Piazza Municipio 1
39304 Dobbiaco BZ
info@ewtoblach.it
0474 972105
Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi minimi: a) il nome ed il cognome; b) l’indirizzo di fornitura; c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico); e) il POD o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.
È fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purché la comunicazione contenga almeno gli elementi minimi di cui sopra necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta.
Informazioni su standard di qualità e indennizzi
Il Servizio Conciliazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione della controversia insorta con l’operatore (venditore e/o distributore di energia), facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo.
Il tentativo di conciliazione dinanzi al Servizio Conciliazione è obbligatorio quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Possono attivare il Servizio Conciliazione per il settore elettrico: tutti i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT).
L’eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura è titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
È possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo.
Il cliente finale attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ dell’ARERA:
www.arera.it/it/schede/C/faq-servconc.htm
Accedi al Servizio Conciliazione
http://conciliazione.arera.it/
In alternativa al Servizio Conciliazione, i clienti domestici può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell’apposito elenco.
Elenco completo degli organismi ADR
https://www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm
L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica.
L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al seguente link: https://www.arera.it/allegati/dati/ele/eep38.xls
In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, trascorsi almeno 20 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
Tale termine ultimo non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
Il Fornitore, trascorsi inutilmente 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.
In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica, salvo il maggior danno.
Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
I. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
II. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
III. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
In questi casi al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
Bonus sulla fornitura di energia elettrica
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero il “regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500,00 (settemilacinquecento) euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000,00 (ventimila) euro. Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) www.arera.it.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.
Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet di ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da 3 Zinnen Energy nel 2017 e nel 2018
Anno 2017 | Anno 2018 | |
Fonti rinnovabili | 100% | 100% |
Carbone | 0% | 0% |
Gas naturale | 0% | 0% |
Prodotti petroliferi | 0% | 0% |
Nucleare | 0% | 0% |
Altre fonti | 0% | 0% |
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale nel 2017 e nel 2018
Anno 2017 | Anno 2018 | |
Fonti rinnovabili | 36,42% | 40,83% |
Carbone | 13,69% | 12,47% |
Gas naturale | 42,63% | 39,06% |
Prodotti petroliferi | 0,76% | 0,54% |
Nucleare | 3,62% | 4,11% |
Altre fonti | 2,88% | 2,99% |
INFORMATIVA IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI DISCIPLINATE CON LA DELIBERA 252/2017/R/COM
L’Autorità ha stabilito con deliberazione 252/2017/R/com che a partire dalla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, per le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia (di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come identificate dai provvedimenti delle autorità competenti) per 3 anni siano azzerate tutte le componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas, cioè non si pagheranno i costi relativi al trasporto e misura dell’energia e quelli per gli oneri generali di sistema.
Inoltre, alla ripresa della fatturazione gli importi relativi agli eventuali consumi dovranno essere rateizzati per un periodo minimo di 24 mesi, senza interessi. Sono poi eliminati tutti i costi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture.
Le agevolazioni saranno applicate in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma e anche a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e sono cumulabili con il bonus elettrico. Le agevolazioni invece dovranno essere richieste: per le utenze di abitazioni danneggiate in altri Comuni – delle regioni interessate dal sisma – che però non sono stati inseriti negli elenchi previsti dai provvedimenti legislativi; per le utenze nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto; per le utenze o forniture temporanee e per le utenze situate nei moduli abitativi provvisori (MAP). La richiesta dovrà essere effettuata presentando un’apposita documentazione che attesti l’inagibilità parziale o totale degli immobili e il nesso di causalità con gli eventi sismici.
Le agevolazioni sono valide indipendentemente dalla localizzazione dell’utenza, garantendo il principio della loro portabilità: potranno infatti essere riconosciute a chi si è trovato con la propria abitazione inagibile ed è stato costretto a trasferirsi in altre località, anche in comuni diversi da quelli coinvolti dagli eventi sismici e sia in grado di produrre la documentazione che attesti l’inagibilità della propria abitazione e il nesso di causalità con gli eventi sismici.
Il venditore che ha sospeso la fatturazione dovrà provvedere alla contabilizzazione degli importi non fatturati e da rateizzare inviando un’unica bolletta, entro la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione. Quest’ultimo dovrà provvedere all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale. La dilazione avrà, in generale, durata di 24 mesi, con periodicità pari a quella di fatturazione; avverrà senza interessi e decorrerà dal momento di emissione della fattura unica. Non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 50 euro per singola fornitura. Il cliente potrà comunque optare anche per un periodo inferiore di rateizzazione o scegliere di pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione.
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO AL QUALE RICEVERE I DOCUMENTI DI FATTURAZIONE E LE INFORMATIVE IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE
Per richiedere l’invio delle fatture a un diverso recapito, rispetto a quello indicato per la fornitura colpita dal sisma, è possibile contattare il Fornitore ai seguenti recapiti: 3 Zinnen Energy, Piazza Municipio 1, 39034 Dobbiaco – 0474 972105
CRITERI DI RATEIZZAZIONE
Il piano di rateizzazione verrà comunicato al cliente contestualmente all’emissione della fattura unica ed avrà le seguenti caratteristiche:
– Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata all’utente finale.
– La rateizzazione sarà senza interessi a carico del Cliente.
– Le rate, non cumulabili, avranno importo non inferiore a 20 Euro.
– Il piano avrà generalmente una durata di 36 mesi.